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Controllo fumo e calore – Zenital – Beta
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Controllo fumo e calore

Lo scoppio e la propagazione di un incendio, in edifici di qualsiasi tipo e dimensioni, provoca lo sviluppo di una grande quantità di fumo e calore che in tempi molto brevi invade l’ambiente, rendendo la visibilità praticamente nulla, impedendo la respirazione con incrementi della temperatura interna fino a valori molto elevati.
Il 90% delle vittime da incendio sono dovute ad asfissia, intossicazione e inalazione di fumi e gas caldi e nocivi.

Con la pubblicazione, nel 2015, del “Codice di prevenzione incendi” ( DM 3 agosto 2015 e smi) è stato finalmente chiarito in modo inequivocabile che devono essere gestiti i fumi, e il calore, prodotti dall’incendio.
È stato infatti inserito, fra le 10 dieci misure della strategia antincendio oggetto del Progetto per la sicurezza antincendio, il “Controllo di fumi e calore”, capitolo S.8.

La premessa di questo capitolo presenta il concetto in modo chiaro recitando:

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l’individuazione dei presidi antincendio da installare nell’attività per consentire il controllo, l’evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

Sulla base dello schema generale del “Codice” sono indicati tre livelli di prestazione:

  • Livello I nessun requisito
  • Livello II smaltimento del fumo di emergenza per aiutare le squadre di soccorso
  • Livello III mantenimento nel compartimento di uno strato libero da fumo

L’esame dei criteri di attribuzione del livello di prestazione ci fa notare che i requisiti del livello I, che non prevede alcun intervento, sono molto restrittivi e raramente presenti nelle attività soggette.

Si può quindi affermare che il controllo di fumi e calore è una misura antincendio, sempre utile, che deve essere valutata con attenzione.

La stesura del capitolo S.8 conferma un principio fondamentale del “codice”, le scelte progettuali sono funzioni di una precisa e accurata valutazione del rischio di incendio.

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Agevolare lo sfollamento delle persone presenti e l’azione dei soccorritori, grazie alla maggiore probabilità che i locali restino liberi dal fumo almeno fino ad un’altezza da terra tale da non compromettere la possibilità di movimento;

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Proteggere le strutture e le merci contro l’azione del fumo e dei gas caldi, riducendo in particolare il rischio di collasso delle strutture portanti;

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Agevolare l’intervento, rendendo di conseguenza più rapida ed efficace l’opera dei soccorritori;

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Ridurre i danni provocati dai gas di combustione e da eventuali sostanze tossiche e corrosive originate dall’incendio.

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Ritardare o evitare l’incendio, FLASH-OVER;

Progettazione e realizzazione

UNI 9494-1:2017
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SENFC)

UNI 9494-2:2017
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SENFC)

UNI EN 15423
Ventilazione degli edifici – Misure antincendio per i sistemi di distribuzione dell’aria negli edifici

CEN/TS 12101-11:2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore -Sistemi di ventilazione forzata a flusso orizzontale per autorimesse al chiuso

UNI EN 12101-13: 2022
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Sistemi differenziali di pressione (PDS) – Metodi di progettazione e di calcolo, installazione, prove di accettazione, prove periodiche e manutenzione

Prodotti: (norme armonizzate per marcatura CE secondo CPR)

UNI EN 12101-1:2006
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per le barriere al fumo

UNI EN 12101-2:2004
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per gli evacuatori naturali di fumo e calore

UNI EN 12101-3:2015
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore

UNI EN 12101-7:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Condotte per il controllo dei fumi

UNI EN 12101-8:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Serrande per il controllo dei fumi

UNI EN 12101-10:2006
Sistemi per il controllo del fumo e del calore – Apparecchiature di alimentazione

 

Prodotti

UNI ISO 21927-9:2021 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Parte 9: Specifiche per le attrezzature di controllo

CEI 20-45 – Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza alogeni (LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV

CEI 20-105 – Cavi elettrici resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio

CEI EN 50200  Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l’uso in circuiti di emergenza

 

Controllo e manutenzione

UNI 9494-3:2014
Sistemi per il controllo di fumo e calore – Controllo iniziale e manutenzione dei Sistemi di Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC)

I componenti dei Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore (SCFC) devono essere idonei per sopportare le sollecitazioni dovute alle condizioni gravose di emergenza incendio e garantire le relative prestazioni definite in fase di progettazione.

Le parti principali dei SCFC sono oggetto, ai sensi del Regolamento UE 3035/2011 Prodotti da costruzione (CPR), di norme europee armonizzate per cui devono essere immessi sul mercato con idonea Dichiarazione di Prestazione (DoP) e relativa marcatura CE.

La presenza di una norma armonizzata di prodotto rende obbligatoria la redazione e la consegna della DoP. Gli obblighi relativi sono ribaditi e sanzionati dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 106.

I componenti ed i materiali delle parti accessorie devono essere corredati con idonea documentazione che prova le loro caratteristiche e prestazioni in conformità con le norme di riferimento previste secondo la regola dell’arte.

I prodotti impiegati possono anche essere soggetti ad altre Direttive europee e pertanto consegnati con le rispettive dichiarazioni CE di conformità.

 

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 del 21 febbraio 2014 che modifica l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011

DIRETTIVA 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine

DIRETTIVA 2014/35/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

DIRETTIVA 2014/30/UE del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

I Sistemi di Controllo di Fumo e Calore (SCFC) sono impianti per la sicurezza antincendio e pertanto devono rispettare quanto indicato nei Decreti del Ministero dell’Interno in materia di prevenzione incendi.

Si fa riferimento al D.P.R. 151/2011 e successivi decreti e documenti attuativi, al DM 3 agosto 2011 ed in particolare per i luoghi di lavoro al DM 1° settembre 2021 Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, conosciuti correntemente come “Decreto controlli”

Il principio generale contenuto in questi documenti normativi è l’obbligo del Titolare dell’attività di mantenere in efficienza gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

Questo obiettivo è raggiunto programmando idonee attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione eseguiti secondo la regola dell’arte.

La normativa richiede che le attività di controllo periodico e manutenzione siano eseguite da personale competente e qualificato e che siano registrate a cura del titolare dell’attività.

Il DM controlli, relativo ai luoghi soggetti al D.Lgs 81/08, prevede che il controllo periodico e la manutenzione siano eseguite soltanto da tecnici manutentori qualificati secondo le modalità dettagliate nel decreto.

Mentre il DM controllo è entrato in vigore il 25 settembre 2022, l’obbligo di qualifica entrerà in vigore il 25 settembre 2023.

Il tecnico manutentore qualificato deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

I Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore per cui il DM controllo prevede la qualifica sono i seguenti:

  • Sistemi di Evacuazione Naturale del Fumo e del calore (SENFC)
  • Sistemi di Evacuazione Forzata del Fumo e del calore (SEFFC) e Sistemi di Ventilazione Orizzontale del Fumo e del calore (SVOF)
  • Sistemi di controllo del fumo a Pressione Differenziale (PDS)

L’associazione ZENITAL collabora, insieme ad altre associazioni rappresentative del comparto antincendio, all’implementazione del decreto partecipando all’“Osservatorio per l’applicazione del Decreto Controlli” istituito dal C.N.VV.F.

Per il controllo di fumi e calore il professionista deve in particolare fare scelte consapevoli e competenti.

Il livello III di prestazione della misura antincendio “controllo fumi e calore” del capitolo S.8, richiede che le soluzioni progettuali adottate garantiscano la creazione e il mantenimento nel compartimento di uno strato libero dai fumi.

Le soluzioni conformi, per raggiungere questo obiettivo, corrispondono alla presenza di Sistemi per l’Evacuazione di Fumo e Calore (SEFC) naturale o forzata progettati e realizzati secondo le 1 e 2 della norma UNI 9494.

Sistemi conformi a queste norme permettono di estrarre dai serbatoi di fumo, realizzati nel compartimento, una quantità di fumo e gas caldi pari a quella generata dal focolaio d’incendio, mantenendo così costante l’altezza libera da fumo nell’ambiente protetto.

Le soluzioni conformi del livello II di prestazione prevedono la presenza di aperture di smaltimento combinate fra i tipi di realizzazione previsti dalla Tabella S.8-3 e dimensionate secondo il paragrafo S.8.5 del “codice di prevenzione incendi”.

L’applicazione di questo punto, che non contiene requisiti prescrittivi, richiede scelte autonome del progettista sulla base di una specifica valutazione del rischio di incendio.

Il codice prevede inoltre la possibilità di realizzare ogni livello di prestazione anche con soluzioni alternative opportunamente giustificate dal progettista.
Su quest’argomento l’associazione ZENITAL ha pubblicato un documento specifico, Q_T 14 dal titolo “Linee guida per lo smaltimento fumo e calore d’emergenza”, in cui sono sviluppati i requisiti progettuali del “codice” ulteriormente chiariti dalla risposta che la DCPST del C.N.VV.F ha inviato a ZENITAL in merito ad un quesito specifico.

Il recente recepimento, da parte di UNI, di due nuovi documenti normativi europei completa i riferimenti riconosciuti come soluzione conforme per due metodi di controllo del fumo richiamati nel codice.

Il primo, relativo ai sistemi di ventilazione forzato orizzontale (SVOF) del fumo è il UNI CEN/TS 21101-11:2022 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Sistemi di ventilazione forzata a flusso orizzontale per autorimesse al chiuso che consente di realizzare il controllo di fumo e calore con livello di prestazione II nelle autorimesse chiuse.

Il secondo documento è la norma UNI EN 12101-13: 2022 Sistemi per il controllo di fumo e calore – Sistemi differenziali di pressione (PDS) che permettono di realizzare Sistemi di controllo del fumo idonei per potere qualificare “a prova di fumo” i compartimenti antincendio in cui sono installati conformemente a quanto indicato nel capitolo S.3 del “codice”.

I Sistemi di Controllo del Fumo e del Calore (SCFC) fanno parte degli impianti per la sicurezza antincendio per cui devono essere rispettai i requisiti per la progettazione, l’esecuzione, la gestione, la manutenzione e per la documentazione contenuti nel paragrafo G.2.10 del “Codice” Indicazioni generali per la progettazione.

Si ritiene opportuno ribadire che la relazione tecnica del progetto di sicurezza antincendio deve quindi contenere la specifica dell’impianto che consentirà, in fase di esecuzione l’elaborazione del progetto esecutivo, obbligatorio e a firma di tecnico abilitato, e la predisposizione in fase di SCIA, del modello DICH IMP. (con i relativi allegati che costituiscono il fascicolo tecnico) come ribadito dalla nota di chiarimento dipvvf.DCPREV. 0002094.del 12/02/2018.